Ravvedimento variabile
Andrea Amantea
Passato il termine di versamento in proroga al 30 settembre, si iniziano a fare i primi conteggi ai fini della regolarizzazione della propria posizione con il fisco ricorrendo al ravvedimento anche per quei contribuenti tenuti a versare per conto di un soggetto terzo quale possono essere gli eredi del de cuius. La prima possibilità è quella di pagare le imposte dovute entro il 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,40% laddove il de cuius era considerato quale soggetto in proroga. La mancanza di liquidità potrebbe portare l’erede a superare le suddette date e a regolarizzare la partita con il fisco per omesso o carente versamento, in sede di ravvedimento, art. 13, dlgs 472/97. Precisando che gli eredi sono tenuti al versamento del solo saldo delle imposte, è importante capire qual è la data di riferimento da considerare ai fini del decorso dei termini di ravvedimento. Il primo passo è quello di individuare la scadenza del versamento originario; occorre considerare la data del decesso nonché se il de cuius era interessato dalla proroga disposta dal «Crescita». Con decesso tra il 1° gennaio 2018 e il 28 febbraio 2019 e contribuente non in proroga, il termine di versamento che l’erede doveva rispettare era il 1° luglio 2019 o con un +0,40%, il 31 luglio. Con decesso dopo il 28/2 si trasla di sei mesi ossia al 31 dicembre 2019 ex art. 65, dpr 600/73. Laddove il contribuente deceduto tra il 1° gennaio 2018 e il 31 maggio 2019 era un soggetto interessato dalla proroga, i termini di versamento per l’erede coincidevano con il 30 settembre ovvero 30 ottobre con lo 0,40; con decesso in data successiva trova invece applicazione la proroga di sei mesi, con versamenti entro il 31 marzo 2020. Dalle suddette date di versamento decorre il ravvedimento. Attenzione va posta al caso in cui l’erede abbia effettuato un versamento carente, ad esempio, alla data del 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40, in caso di de cuius non in proroga; in tale situazione, il termine di ravvedimento decorre dalla data appena citata e non dal 1° luglio; come da indicazioni di cui alla circolare 27/2013, rileva la data di effettuazione del versamento da correggere. Laddove l’erede non abbia versato alcun importo, né entro il 1° luglio né entro il 31 luglio, il termine cui fare riferimento in sede di ravvedimento è la data naturale di scadenza, ossia il 1° luglio in quanto il 30 giugno era domenica.

